Industrial Starter

Regolamento UE 2016/425

GLI ARTICOLI CON QUESTA ETICHETTA GIALLA:

Tutti i capi della INDUSTRIAL STARTER corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) emesso dal Laboratorio Ritex, sono quindi certificati come DPI in “CAT. I” mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.©

Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (in abrogazione della Direttiva 89/686/CEE)

1. Pubblicazione e applicazione

- 31 marzo 2016 : pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE

- 21 aprile 2018 : applicazione del Regolamento e abrogazione della Direttiva 89/686/CEE

2. Disposizioni transitorie

- Fino al 20 aprile 2019: ammessa la produzione e la commercializzazione dei DPI già immessi sul mercato con certificazione CE basata sulla Direttiva 89/686/CEE;

- 21 aprile 2019: tutti i DPI che vengono commercializzati per la prima volta sul Mercato Comunitario devono essere in possesso di certificato di esame UE del tipo rilasciato ai sensi del Regolamento 2016/425;

- 21 aprile 2023: scadenza della validità dei certificati CE emessi secondo la Direttiva 89/686/CEE, salvo che non scadano prima di tale data ( tutti i DPI messi a disposizione, quindi già presenti sul mercato, sono considerati coperti da presunzione di conformità fino a tale data);

- 22 aprile 2023: tutti i DPI devono essere in possesso di certificato di esame UE del tipo rilasciato ai sensi del Regolamento 2016/425; definizioni ( art 3 Reg DPI 2016/425)

“Commercializzazione” = la fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito ( messa a disposizione sul

mercato);

“Immissione sul mercato” = la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell’Unione ;

“Messa a disposizione sul mercato” = la fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale , a titolo oneroso o gratuito

3. Scadenze

- Fino al 20 aprile 2018:

a) tutti i DPI sono certificati in accordo alla Direttiva 89/686/CEE. Gli attestati CE di Tipo saranno validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data o le norme armonizzate

cui si riferiscono vengano revisionate;

- Dal 21 aprile 2018:

a) tutti i nuovi DPI dovranno essere certificati in accordo al Regolamento 2016/425. Questi attestati CE di Tipo saranno validi per 5 anni dalla data di emissione, salvo che non scadano prima

di tale data o le norme armonizzate cui si riferiscono vengano revisionate;

b) I fabbricanti potranno immettere sul mercato solo i nuovi DPI conformi al Regolamento 2016/425 (PRODUZIONE e IMMAGAZZINAMENTO);

c) I distributori potranno mettere a disposizione sia i DPI conformi alla Direttiva 89/686/CEE (fino al 20 aprile 2019) che quelli conformi al Regolamento 2016/425 (COMMERCIALIZZAZIONE)

- Dal 21 aprile 2019: i distributori potranno mettere a disposizione solo i nuovi DPI conformi al Regolamento 2016/425 ( COMMERCIALIZZAZIONE)

- Fino al 21 aprile 2023:

a) I fabbricanti e i distributori potranno mettere a disposizione sul mercato i DPI conformi alla Direttiva 89/686/CEE ( PRODUZIONE e IMMAGAZZINAMENTO) fino al 21 aprile 2023

4. Principali differenze/novità rispetto alla Direttiva 89/686/CEE

- Non è più una Direttiva ma un Regolamento, cioè una forma che rende le regole obbligatorie per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea senza necessità di recepimento, evitando difformità tra Stato e Stato;

- Viene introdotta la scadenza di 5 anni dalla data di emissione per i certificati di esame UE di tipo ( modulo B) , salvo che non scadano prima di tale data o le norme armonizzate cui

si riferiscono vengano revisionate;

- In caso di rinnovo del certificato di esame UE di tipo ( modulo B), il fabbricante presenta la propria domanda non più di 12 mesi e non meno di 6 mesi prima della sua data di scadenza. Se il DPI non ha subito modifiche o non ci sono stati aggiornamenti normativi, si utilizzerà una procedura di riesame semplificata;

- Nella nota informativa d’uso dovrà essere indicato l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE, a meno che essa non accompagni i DPI;

- Il fabbricante assicura che sui DPI immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie ;

- Le categorie di rischio dei DPI (I,II,III) sono elencate nell’allegato I

- Alcuni DPI passano dalla II alla III categoria, ad esempio : DPI contro tagli da sega a catena portatili;

- Cambiano alcuni termini : Certificato UE, dichiarazione di conformità UE DPI di Cat 1 e MARCATURA CE (REGOLAMENTO UE 2016/425)

DPI di Cat 1 e MARCATURA CE (REGOLAMENTO UE 2016/425)

L’esperienza acquisita nell’applicazione della precedente Direttiva 89/686 CEE sui DPI ha evidenziato carenze ed incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione

della conformità.

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità in senso lato.

Il Nuovo Regolamento UE sui DPI 2016/425 ha quindi ribadito la necessità di elaborare idonee procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi affinché sia garantito

il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

Industrial Starter SpA ha adottato una valutazione della conformità per gl’indumenti di protezione marcati CE come DPI di Cat 1 attraverso un controllo interno della produzione che prevede

la conformità del DPI ai requisiti generali previsti dalla UNI EN ISO 13688 unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici. Nello specifico i nostri capi sono stati sottoposti a test di laboratorio accreditati (Lab. Ritex – Accredia n. 0315) a verifica delle seguenti prestazioni :

  • Variazione dimensionale nel lavaggio e nell'asciugatura (UNI EN ISO 5077)
  • Forza di lacerazione di provette a pantalone (UNI EN ISO 13937-2)
  • Resistenza alla perforazione con il metodo della sfera (UNI 5421)
  • Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione (UNI EN 530)
  • Designazione taglie (UNI EN ISO 13688)
  • Design & Comfort (UNI EN ISO 13688)
  • PH dell'estratto acquoso (UNI EN ISO 3071)
  • Ammine aromatiche da azocoloranti (UNI EN ISO 14362.1)
  • Rilascio di Michel (UNI EN 1811)
  • Protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5° C. (UNI EN 14058) 

Alcune di queste prove sono a controllo della qualità del prodotto (es. valutazioni dimensionali nel lavaggio, forza di lacerazione, designazione taglie ed altre), altre prove sono di resistenza

del prodotto per la protezione da un rischio come ad esempio la prova di abrasione o la prova di resistenza al freddo.